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REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI PERUGIA 1416
TITOLO I

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL RIONALE

Art. 1 – Principi generali.

1.I Rionali che si rendano colpevoli della violazione delle norme e regole interne del Rione di appartenenza o dei regolamenti, protocolli e disposizioni che l’Associazione “Perugia 1416” abbia emanato a regolamentazione dell’evento “Perugia 1416” sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2 I Rionali sono altresì sottoposti a procedimento disciplinare nel caso in cui si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro del Rione o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416.

Art. 2 – Competenza

1.In caso di violazione da parte del Rionale delle disposizioni indicate ai comma 1 e 2 dell’art.1, l’esercizio della potestà disciplinare e sanzionatoria è attribuito al Consiglio di Disciplina Rionale (di seguito anche Cdr) del Rione di appartenenza.

2 Il Cdr è composto da tre membri, nominati dal Consiglio dei Savi del Rione di appartenenza tra i Rionali. I membri del Cdr eleggono un presidente, un vice presidente ed un segretario.

3 E’ incompatibile il ruolo di componente del Cdr con quello di componente del Consiglio dei Savi.

4 Alle sedute e deliberazioni relative al procedimento disciplinare devono partecipare tutti e tre i membri del Cdr.

5 Il Cdr delibera, con voto palese, sulla questione disciplinare a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti. Non è ammesso voto di astensione.

Art. 3 –Sanzioni

1.Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Cdr competente. Le stesse vengono irrogate in proporzione alla oggettiva gravità della condotta, ed ai relativi effetti, anche in considerazione della ricaduta esterna avuta dalla stessa. Per l’applicazione della sanzione il Cdr deve tenere conto anche della condotta, tenuta dall’incolpato, prima e dopo il compimento del fatto contestato.

Le sanzioni sono:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione;

d) radiazione.

Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio di Disciplina Rionale competente. art. 4 – Avvertimento

1.L’avvertimento viene inflitto nei casi di violazioni o mancanze di lieve entità e consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del Rionale all’osservanza dei suoi doveri.

Art. 5 – Censura

1.La censura viene inflitta nei casi di violazioni o mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata. Art. 6 – Sospensione

1.La sospensione, da un periodo minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno, può essere inflitta nei casi in cui il Rionale abbia, con la propria condotta, compromesso la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416 o compiuto degli abusi.

Art. 7 – Radiazione

1.La radiazione può essere disposta nel caso in cui il Rionale, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416, tanto da essere incompatibile la sua permanenza negli elenchi del Rione e/o dell’Associazione Perugia 1416.

2 Il Rionale radiato dagli elenchi a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso quando sono trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. Sulla riammissione decide il Consiglio dei Savi competente, sentito obbligatoriamente il Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416.

Art. 8 – Procedimento

1.Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio di Disciplina Rionale competente o d’ufficio, anche a seguito di segnalazioni e/o esposti di terzi purché non in forma anonima, o su richiesta del Consiglio dei Savi del Rione interessato o del Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416. Il Cdr ha l’obbligo di esaminare tutte le segnalazioni, richieste o esposti pervenuti.

2 Nella prima riunione disponibile il Cdr valuta, in via preliminare, le segnalazioni, richieste o esposti pervenuti. In caso di doglianze palesemente infondate il Consiglio archivia, con provvedimento motivato, il procedimento, dandone opportuna comunicazione scritta all’eventuale esponente, all’incolpato, al Consiglio dei Savi competente ed al Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416.

3 Nel caso in cui il Cdr non ritenga di dover archiviare il procedimento, nomina t

ra i suoi componenti un relatore, cui spetta il compito di istruire preliminarmente il caso (ricerca delle prove, ecc.). Successivamente, quando il Cdr ritiene di aver completato l’istruttoria preliminare, contesta formalmente all’incolpato, a mezzo di raccomandata a.r., i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per essere sentito a sua discolpa. L’incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, con indicazione di eventuali testimoni, entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza fissata per l’audizione.

4 Contestualmente alla contestazione all’incolpato, di cui al comma precedente, il Cdr invia specifica comunicazione del procedimento in corso anche al Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 per l’emissione dell’eventuale parere, autorevole anche se non vincolante. Quest’ultimo deve pervenire nel termine individuato al precedente comma 3 e può essere corredato da documenti o richieste di prova.

5 All’udienza, che si tiene a porte chiuse, fissata per l’audizione, l’incolpato può farsi assistere da un difensore. L’incolpato risponde alle domande del relatore, che conduce l’esame, dei singoli membri del Consiglio e del proprio difensore ed ha facoltà di rendere spontanee dichiarazioni.

6 All’esito dell’audizione, il Cdr decide sull’opportunità di sentire eventuali testimoni o di integrare le prove raccolte. Nel caso in cui il Cdr decida di audire dei testimoni, fissa per tale incombente una nuova udienza cui deve essere dato avviso all’incolpato. L’esame dei testi viene condotto dal relatore. Possono porre domande anche gli altri componenti del Cdr, nonché l’incolpato o il suo difensore.

7 Quando il Cdr ritenga la causa matura per la decisione, invita il relatore e l’incolpato a concludere. Dopo la precisazione delle conclusioni, il Consiglio si riserva la decisione e trasmette senza indugio tutti gli atti del procedimento al Consiglio Direttivo per l’emissione del parere non vincolante. Il Cdr pronuncia la propria decisione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del parere del Consiglio Direttivo. Il provvedimento finale, contenente dispositivo e motivazione, deve essere notificato, tramite raccomandata a.r., all’incolpato, all’eventuale esponente, al Consiglio dei Savi competente ed al Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 e da tutti conservato agli atti.

8 I provvedimenti emessi dal Cdr sono immediatamente esecutivi; gli stessi vengono trasmessi all’Associazione Perugia 1416 che ne curerà la pubblicazione. 9 Tutti gli atti del procedimento disciplinare vengono conservati nell’archivio del Rione e sono accessibili, previa richiesta motivata rivolta al Consiglio dei Savi competente, a chi ne abbia interesse.

10 Nei confronti del provvedimento definitivo con cui viene irrogata una sanzione è ammesso solamente giudizio di revisione che può essere avviato esclusivamente su richiesta dell’incolpato in presenza di elementi nuovi e sopraggiunti dopo la pronuncia del provvedimento. Sulla revisione si pronuncia il Consiglio di Disciplina Rionale competente. Non è ammessa impugnazione della decisione.

Art. 9 – Astensione e ricusazione

1.Ogni componente del Consiglio di Disciplina Rionale ha l’obbligo di astenersi nei seguenti casi:

a)se ha un interesse nella causa o in altra identica;

b) se egli stesso o il coniuge è parente, o convivente, o commensale abituale dell’incolpato, o del suo difensore o dell’esponente;

c) se egli stesso o il coniuge ha una grave inimicizia o rapporti di credito, debito o di lavoro con l’incolpato o il suo difensore o l’esponente;

d) se ha prestato consiglio all’’incolpato o all’esponente prima del procedimento o ha prestato patrocinio o deposto come testimone in altro procedimento nei confronti dell’incolpato o dell’esponente.

La dichiarazione di astensione obbligatoria ha effetto automatico.

2 Ogni componente del Consiglio di Disciplina Rionale ha la facoltà di astenersi se sussistono gravi ragioni di convenienza. Sulla richiesta di astensione facoltativa decide il Cdr con l’esclusione del o dei membri astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3 Per gli stessi casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’incolpato può presentare richiesta motivata di ricusazione nei confronti di uno o più membri del Cdr. La richiesta deve essere presentata:

a)se il motivo di ricusazione era noto prima dell’avvio del procedimento, entro 5 cinque prima dell’udienza per l’audizione dell’incolpato; 1 b) se il motivo di ricusazione sorge nel corso del procedimento, subito dopo la conoscenza del fatto sopravvenuto.

Sulla ricusazione decide a maggioranza il Consiglio di Disciplina Rionale con l’esclusione dei componenti ricusati. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nei confronti della decisione non è ammessa impugnazione.

Qualora venga proposta domanda di ricusazione nei confronti di tutti i membri del Cdr, il giudizio viene sospeso ed il Consiglio dei Savi competente deve nominare un nuovo Cdr ai fini della sola decisione sulla ricusazione.

4 I componenti astenuti o ricusati devono essere sostituiti. La competenza a nominare i nuovi componenti spetta al Consiglio dei Savi competente. Art. 10 – Prescrizione

1.Il procedimento disciplinare si prescrive quando sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui si è verificata la violazione.

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL RIONE, DEGLI ORGANI RIONALI E DELLE CARICHE RIONALI

Art. 11 – Principi generali.

1.I Rioni, gli organi rionali e le cariche rionali che si rendano colpevoli della violazione delle norme e regole interne del Rione di appartenenza o dei regolamenti, protocolli e disposizioni che l’Associazione “Perugia 1416” abbia emanato a regolamentazione dell’evento “Perugia 1416” sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2 I Rioni, gli organi rionali e le cariche rionali sono altresì sottoposti a procedimento disciplinare nel caso in cui si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro dell’evento “Perugia 1416” o di fatti che, nell’ambito dell’evento stesso, compromettano la propria reputazione o la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416.

Art. 12 – Competenza

1.In caso di violazione da parte del Rione e/o dell’organo rionale e/o della carica rionale delle disposizioni indicate ai comma 1 e 2 dell’art. 11, l’esercizio della potestà disciplinare e sanzionatoria è attribuito al Consiglio Direttivo (di seguito anche Cd) dell’Associazione Perugia 1416

2 Alle sedute e deliberazioni relative al procedimento disciplinare devono partecipare tutti e cinque i membri del Consiglio Direttivo.

3 Il Consiglio delibera, con voto palese, sulla questione disciplinare a maggioranza dei 4/5 dei componenti. Non è ammesso voto di astensione.

Art. 13 –Sanzioni

1.Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo. Le stesse vengono irrogate in proporzione alla oggettiva gravità della condotta, ed ai relativi effetti, anche in considerazione della ricaduta esterna avuta dalla stessa. Per l’applicazione della sanzione il Cd deve tenere conto anche della condotta, tenuta dall’incolpato, prima e dopo il compimento del fatto contestato.

2 Le sanzioni sono:

3 a) avvertimento;

4 b) censura;

5 c) sospensione;

6 d) radiazione.

7 e) penalizzazione.

8 Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio Direttivo.

9 Le violazioni commesse dagli organi rionali, ossia Assemblea rionale o intero Consiglio dei Savi, devono intendersi come ascrivibili al Rione nel suo complesso. art. 14 – Avvertimento

1.L’avvertimento viene inflitto nei casi di violazioni o mancanze di lieve entità e consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del Rione, dell’organo rionale o della carica rionale all’osservanza dei suoi doveri.

Art. 15 – Censura

1.La censura viene inflitta nei casi di violazioni o mancanze di grave entità commessi dal Rione, dall’organo rionale o dalla carica rionale e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Art. 16 – Sospensione

1.La sospensione, da un periodo minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno, può essere inflitta nei casi in cui la carica rionale abbia, con la propria condotta, compromesso in modo grave la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416 o abbia compiuto degli abusi. 2 Nel caso di sospensione di una o più cariche rionali, subentrano, per il periodo di sospensione, i Rionali risultati primi non eletti nel corso dell’ultima tornata elettorale. In caso di mancanza o di impossibilità, spetta ai restanti membri del Consiglio dei Savi nominare i sostituti.

Art. 17 – Radiazione

1.La radiazione può essere disposta nel caso in cui la carica rionale, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416, tanto da essere incompatibile il mantenimento dell’incarico e comporta la immediata decadenza dalla carica e la contestuale perdita del diritto di elettorato passivo.

2 Il soggetto radiato a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riabilitato quando sono trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. La riabilitazione determina la riacquisizione del diritto di elettorato passivo. Sulla riabilitazione decide il Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416, sentito obbligatoriamente il Consiglio dei Savi competente.

Art. 18 – Penalizzazione

1.Le penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 10 punti, da scontarsi nel corso dei giochi della successiva edizione dell’evento Perugia 1416, viene inflitta quando il Rione o un organo rionale nel suo complesso, si sia reso responsabile di gravi fatti di scorrettezza relativi ai giochi o di gravi comportamenti, nell’esercizio delle proprie funzioni, contrari allo spirito di Perugia 1416.

Art. 19 – Procedimento

1.Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio Direttivo o d’ufficio, anche a seguito di segnalazioni e/o esposti di terzi purché non in forma anonima, o su richiesta del Consiglio dei Savi di un Rione diverso da quello incolpato o del Consiglio dei Maggiorenti. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di esaminare tutte le segnalazioni, richieste o esposti pervenuti.

2 Nella prima riunione disponibile il Cd valuta, in via preliminare, le segnalazioni, richieste o esposti pervenuti. In caso di doglianze palesemente infondate il Consiglio archivia, con provvedimento motivato, il procedimento, dandone opportuna comunicazione scritta all’eventuale esponente, all’incolpato, al Consiglio dei Savi denunciante ed al Consiglio dei Maggiorenti.

3 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ritenga di dover archiviare il procedimento, nomina tra i suoi componenti un relatore, cui spetta il compito di istruire preliminarmente il caso (ricerca delle prove, ecc.). Successivamente, quando il Cd ritiene di aver completato l’istruttoria preliminare, contesta formalmente all’incolpato, a mezzo di raccomandata a.r., i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per essere sentito a sua discolpa. L’incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, con indicazione di eventuali testimoni, entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza fissata per l’audizione.

4 Contestualmente alla contestazione all’incolpato, di cui al comma precedente, il Cd invia specifica comunicazione del procedimento in corso anche al Consiglio dei Savi interessato per l’emissione dell’eventuale parere, autorevole anche se non vincolante. Quest’ultimo deve pervenire nel termine individuato al precedente comma 3 e può essere corredato da documenti o richieste di prova.

Nel caso in cui il procedimento sia stato aperto nei confronti dell’intero Consiglio dei Savi, la comunicazione viene fatta al Consiglio dei Maggiorenti che deve esprimere il parere.

5 All’udienza, che si tiene a porte chiuse, fissata per l’audizione l’incolpato può farsi assistere da un difensore. L’incolpato risponde alle domande del relatore, che conduce l’esame, dei singoli membri del Cd e del proprio difensore ed ha facoltà di rendere spontanee dichiarazioni.

6 All’esito dell’audizione, il Cd decide sull’opportunità di sentire eventuali testimoni o di integrare le prove raccolte. Nel caso in cui il Cd decida di audire dei testimoni fissa per tale incombente una nuova udienza cui deve essere dato avviso all’incolpato. L’esame dei testi viene condotto dal relatore. Possono porre domande anche gli altri componenti del Cd, nonché l’incolpato o il suo difensore.

7 Quando il Cd ritenga la causa matura per la decisione, invita il relatore e l’incolpato a concludere. Dopo la precisazione delle conclusioni, il Cd si riserva la decisione e trasmette senza indugio tutti gli atti del procedimento al Consiglio dei Savi interessato per l’emissione del parere non vincolante. Se il procedimento riguarda l’intero Consiglio dei Savi di un Rione il parere è espresso dal Consiglio dei Maggiorenti. Il Consiglio Direttivo pronuncia la propria decisione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del parere del Consiglio dei Savi o del Consiglio dei Maggiorenti a seconda dei casi. Il provvedimento finale, contenente dispositivo e motivazione, deve essere notificato, tramite raccomandata a.r., all’incolpato, all’eventuale esponente, al Consiglio dei Savi denunciante ed al Consiglio dei Maggiorenti.

8 I provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutivi.

Il Cd provvede alla pubblicazione degli stessi.

9 Tutti gli atti del procedimento disciplinare vengono conservati nell’archivio dell’Associazione Perugia 1416 e sono accessibili, previa richiesta motivata rivolta al Consiglio Direttivo, a chi ne abbia interesse.

10 Nei confronti del provvedimento definitivo con cui viene irrogata una sanzione è ammesso solamente giudizio di revisione che può essere avviato esclusivamente su richiesta dell’incolpato in presenza di elementi nuovi e sopraggiunti dopo la pronuncia del provvedimento. Sulla revisione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Non è ammessa impugnazione della decisione.

Art. 20 – Astensione e ricusazione

1.Ogni componente del Consiglio Direttivo ha l’obbligo di astenersi nei seguenti casi:

1 a) se ha un interesse nella causa o in altra identica;

2 b) se egli stesso o il coniuge è parente, o convivente, o commensale abituale dell’incolpato, o del suo difensore o dell’esponente;

3 c) se egli stesso o il coniuge ha una grave inimicizia o rapporti di credito, debito o di lavoro con l’incolpato o il suo difensore o l’esponente;

4 d) se ha prestato consiglio all’incolpato o all’esponente prima del procedimento o ha prestato patrocinio o deposto come testimone in altro procedimento nei confronti dell’incolpato o dell’esponente.

La dichiarazione di astensione obbligatoria ha effetto automatico.

2 Ogni componente del Consiglio Direttivo ha la facoltà di astenersi se sussistono gravi ragioni di convenienza. Sulla richiesta di astensione facoltativa decide a maggioranza il Consiglio Direttivo con l’esclusione del o dei membri astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3 Per gli stessi casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’incolpato può presentare richiesta motivata di ricusazione nei confronti di uno o più membri del Cd. La richiesta deve essere presentata:

a)se il motivo di ricusazione era noto prima dell’avvio del procedimento, entro 5 cinque prima dell’udienza per l’audizione dell’incolpato;

1 b) se il motivo di ricusazione sorge nel corso del procedimento, subito dopo la conoscenza del fatto sopravvenuto.

Sulla ricusazione decide a maggioranza il Consiglio Direttivo con l’esclusione dei componenti ricusati. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nei confronti della decisione non è ammessa impugnazione.

Qualora venga proposta domanda di ricusazione nei confronti di tutti i membri del Consiglio Direttivo, il giudizio viene sospeso e la competenza a decidere sull’istanza spetta, al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Perugia 1416.

4 I componenti astenuti o ricusati devono essere sostituiti.

La competenza a nominare i nuovi componenti spetta al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Perugia 1416.

Art. 21 – Prescrizione

1.Il procedimento disciplinare si prescrive quando sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui si è verificata la violazione.

 
 
 
 
 
REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CHE SOVRINTENDE ALLE ATTIVITÀ RIEVOCATIVE DI PERUGIA 1416
TITOLO I

FINALITA’ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Principi generali.

1 Il presente Regolamento determina e disciplina la struttura organizzativa che presiede all’evento “Perugia 1416” e alle attività connesse che si svolgono durante l’anno.

2 I profili rituali, protocollari e cerimoniali dell’evento “Perugia 1416” sono regolati da un apposito Protocollo allegato al presente atto (all. 1).

TITOLO II

IL RIONE

Art. 2 – Definizione di Rione.

1 Il Rione, tradizionale ed essenziale espressione della ripartizione del territorio comunale perugino, rappresenta l’elemento irrinunciabile e fondante del collegamento di “Perugia 1416” con il territorio e con le tradizioni storiche della gente che vi vive, dentro le Mura al pari che nello storico Contado.

2 Ai fini della individuazione dei Rioni e del relativo Contado all’interno dell’attuale territorio comunale farà fede la delimitazione risultante dalla mappa già pubblicata nel sito Perugia1416,come nel portale Cultura e Turismo del Comune di Perugia, allegata al presente regolamento quale parte integrante dello stesso (all.2).

Per l’individuazione dell’antico dominio di Perugia, si farà riferimento, invece, alle mappe più aderenti all’estensione quattrocentesca del dominio tra quelle reperibili, anch’esse pubblicate nel sito Perugia1416.com. (all. 3).

3 I Rioni sono cinque: Porta Eburnea, Porta Sant’Angelo, Porta San Pietro, Porta Santa Susanna, Porta Sole. I loro stemmi risultano dall’allegato (all. 4) al presente Regolamento.

Art. 3 – Definizione di Rionale

1 Sono Rionali:

2 a) i cittadini che risiedono e/o sono domiciliati all’interno del territorio comunale come individuato nella mappa di cui all’allegato 2;

3 b) i cittadini che sono residenti e/o domiciliati fuori del confine comunale, ma all’interno del dominio perugino, come individuato nelle mappe di cui all’allegato 3;

4 c) coloro che, pur se residenti o domiciliati fuori del dominio perugino, abbiano reso dichiarazione di appartenenza ad un Rione. Detta dichiarazione obbliga il dichiarante a fedeltà verso il Rione e non può essere revocata prima che siano trascorsi 5 anni dal momento in cui la stessa è stata resa.

Art. 4 – Funzioni del Rione.

1 Funzione primaria del Rione in questo contesto è concorrere, nei termini e modi del presente Regolamento e delle altre disposizioni emanate dall’Associazione Perugia 1416, sia all’evento rievocativo “Perugia 1416” con il relativo Palio, sia alle attività ad esso connesse, preparatorie o collaterali, che si svolgono durante tutto l’anno.

Queste attività sono la ragion d’essere dell’organizzazione prevista dal presente Regolamento per il Rione, che è per tutti i Rioni uniforme.

2 In ragione o in vista dell’evento “Perugia 1416”, il Rione può altresì organizzare attività autonome, conviviali, promozionali, artistiche, culturali, purché non incompatibili e/o incoerenti con l’evento “Perugia 1416” e le sue finalità.

3 Il Rione può, altresì, svolgere attività ulteriori, relative al tempo libero ed alla rivitalizzazione della vita collettiva del suo territorio, sia all’interno delle Mura che nello storico Contado purché anch’esse non incompatibili con “Perugia 1416” e la sua caratterizzazione storica.

4 Le attività dei Rioni nei reciproci rapporti sono ispirate al principio di costante e leale collaborazione e, nelle contese, di sana e corretta competizione.

Art. 5 – Organi e cariche del rione.

1.Organi indefettibili del Rione sono:

1 a) l’Assemblea rionale,

2 b) il Consiglio dei Savi;

3 c) il Consiglio di Disciplina Rionale.

4 Cariche indefettibili del Rione sono:

5 a) il Priore;

6 b) il Console,

7 c) il Massaro,

8 d) il Notaro,

9 e) il Capitano,

10 f) l’Alfiere.

11 Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo, oltre all’essere in regola con l’iscrizione al Rione, è indispensabile in capo al singolo il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

12 a) la residenza nel territorio del Rione, come individuato nell’allegato 3;

13 b) il domicilio nel territorio del Rione, come individuato nell’allegato 3;

14 c) l’aver reso spontanea dichiarazione di appartenenza al Rione, anche se diverso da quello di residenza e/o domicilio, e dimostrare con comportamento univoco ed inequivocabile la propria appartenenza al Rione.

15 La dichiarazione di cui al precedente comma 3 lettera c) può essere resa anche da soggetto residente fuori del dominio perugino come individuato nell’allegato 3.

16 La dichiarazione di appartenenza va resa per iscritto al Consiglio dei Savi dei due Rioni interessati ed inoltrata al Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416.

La dichiarazione vale fino ad espressa revoca effettuata con le medesime formalità. La revoca è consentita non prima di 5 anni dal momento in cui è stata resa la dichiarazione di appartenenza.

17 Hanno diritto di elettorato passivo solo i Rionali residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Perugia, come individuato nella mappa di cui all’allegato n. 2, ed in regola con l’iscrizione sia all’Associazione Perugia 1416 che al Rione. In ogni caso è fatto salvo il diritto di rendere la dichiarazione di cui al precedente comma 3 lett. c).

18 L’essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione al Rione ed il possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai punti a), b), c) del precedente comma 3, è condizione indispensabile anche per partecipare alle gare in qualità di atleta.

Tuttavia, nel caso di dichiarazione spontanea di appartenenza al Rione, l’atleta dovrà comprovare altresì di essere residente o domiciliato nel territorio del dominio di Perugia, come individuato nelle mappe di cui all’allegato 3, da almeno 2 anni.

Art. 6 – Quote sociali del Rionale

1.Ai fini dell’iscrizione all’Associazione Perugia 1416 ed al Rione di appartenenza, il Rionale dovrà presentare n. 2 domande scritte e versare le quote sociali nella misura annualmente determinata. Ciascuna iscrizione si intenderà completata solo a seguito dell’accoglimento della domanda da parte del rispettivo organismo.

2 Le quote valgono per l’anno di emissione, e vanno regolarmente rinnovate entro il 1 marzo. Per la sola quota 2017 è possibile l’iscrizione anticipata all’Associazione Perugia 1416 e al Rione successivamente alla costituzione dello stesso. La costituzione formale del Rione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016.

A partire dal tesseramento per il 2017 i versamenti daranno diritto all’iscrizione all’Associazione Perugia 1416 ed al Rione. Le iscrizioni all’Associazione Perugia 1416 effettuate in relazione all’anno 2016 restano di pertinenza esclusiva dell’Associazione medesima e saranno rinnovate in base alle disposizioni di cui al presente articolo.

3 Per effetto del versamento delle quote sociali e dell’accettazione delle domande presentate, l’associato otterrà il rilascio di numero due tessere, che ne attesteranno, una l’iscrizione all’Associazione Perugia 1416, l’altra al Rione di appartenenza.

4 L’organismo, Associazione Perugia 1416 o Rione, che riceve contestualmente le due richieste di iscrizione, corredate delle relative domande e quote, trattiene quelle di propria competenza e trasmette quelle di pertinenza dell’altro.

5 Il Rionale, se iscritto sia all’Associazione Perugia 1416 che al Rione potrà partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee di entrambi gli organismi. 6 E’ fatta salva la facoltà di iscrizione al solo Rione con il pagamento della sola quota rionale. La medesima quota rimane integralmente di competenza del Rione. L’iscrizione al solo Rione (quota rionale):

1 a) consente la partecipazione al Corteo ed alle attività del Rione;

2 b) concede il solo diritto di elettorato attivo. Per l’esercizio del diritto di elettorato passivo, infatti, il Rionale deve essere anche socio in regola dell’Associazione Perugia 1416;

3 c) non consente la partecipazione all’Assemblea della Associazione Perugia 1416.

4 E’ fatta ugualmente salva la facoltà di iscrizione alla sola Associazione Perugia 1416 con il pagamento della sola quota associativa. La medesima quota rimane integralmente di competenza dell’Associazione.

Art. 7 – Assemblea Rionale.

1.L’Assemblea rionale è l’organo rappresentativo del Rione. Ha funzioni elettorali per l’elezione del Consiglio dei Savi ed approva l’attività sociale ed economica (bilanci) del Rione sulla scorta della relazione che annualmente viene presentata dal Consiglio dei Savi.

Ne fanno parte tutti i Rionali in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

2 Ogni membro dell’Assemblea, purché abbia compiuto i 18 anni, dispone di un voto, espresso personalmente ed in modo segreto per l’elezione delle cariche e in modo palese in tutti gli altri casi. 3 L’assemblea rionale si riunisce almeno due volte all’anno, con intervallo non inferiore ai quattro mesi, su iniziativa dei Rionali o del Consiglio dei Savi, che provvederà alla convocazione con modalità idonee a portare a conoscenza dei rionali ora, luogo e ordine del giorno della riunione.

4 Per la validità delle sedute dell’Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la partecipazione di almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione la seduta dell’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

5 L’assemblea delibera a maggioranza semplice (50 per cento più uno) dei presenti. E’ ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta fino all’esito positivo della stessa.

6 L’assemblea è presieduta dal Priore del Rione.

7 Ai fini della elezione del Consiglio dei Savi l’Assemblea esercita la propria funzione elettorale in apposita seduta dedicata in via esclusiva allo svolgimento delle operazioni elettorali.

8 Le elezioni del Consiglio dei Savi sono indette dal Priore almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche o in tutti i casi in cui si renda necessario l’elezione di uno o più componenti il Consiglio dei Savi. Ove si renda necessario provvedere con urgenza alla elezione di uno o più componenti, il Priore è tenuto ad indire l’elezione tempestivamente salvo preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data delle elezioni.

9 L’indizione delle elezioni viene proclamata dal Priore con proprio provvedimento sottoposto a pubblicazione a cura del Notaro con modalità idonee alla più ampia preventiva conoscibilità da parte dei rionali.

10 Le operazioni elettorali si svolgono con modalità e presso sedi idonee a garantire la piena attendibilità ed imparzialità delle operazioni di voto anche in funzione del numero dei Rionali chiamati ad esprimere il proprio voto.

11 Ciascun rionale che sia in possesso dei requisiti di elettorato passivo potrà presentare la propria candidatura mediante indicazione scritta da depositare al Notaro del Rione almeno 10 giorni prima della data delle elezioni indette in via ordinaria ed almeno 7 giorni prima delle elezioni indette d’urgenza. Il Notaro una volta scaduto il termine di presentazione delle candidature, provvederà a stilare la lista dei candidati e a portarla ad adeguata conoscenza dell’assemblea ai fini delle operazioni di voto. 12 Ciascun rionale può esprimere fino ad un massimo di 11 preferenze con voto segreto.

13 All’esito delle operazioni di scrutinio verrà compilata una graduatoria dei soggetti che hanno riportato preferenze.

14.Il Priore, con le medesime modalità di indizione delle elezioni, provvederà sulla base della graduatoria di cui al comma precedente alla proclamazione degli eletti. 15 Le nuove cariche si insedieranno entro 10 giorni dalla proclamazione in caso di elezioni ordinarie ed entro 3 giorni in caso di elezioni straordinarie, previa cerimonia di investitura e giuramento di fedeltà al Rione ed alla carica.

16 Finché non siano riunite le nuove cariche, sono prorogati i poteri delle precedenti.

17 L’assemblea elegge altresì tra i Rionali anche la “prima dama”.

18 Al fine di consentire la costituzione dei Rioni nel rispetto della normativa vigente, solo per la prima elezione degli organi e per la conseguente nomina delle cariche rionali, la procedura sarà la seguente:

19 a) ciascun Rione dovrà individuare, a seguito di adeguata comunicazione per garantire la più ampia adesione, un numero congruo di “soci fondatori” con particolare attenzione a che siano rappresentativi dell’intero territorio rionale, onde favorire l’opportuna partecipazione e condivisione. I soci fondatori dovranno corrispondere una quota una tantum ai fini della costituzione del proprio Rione e dovranno essere in regola con l’iscrizione 2017 all’Associazione Perugia 1416, nonché una volta costituito, al Rione di appartenenza;

20 b) i soci fondatori, dopo aver preso visione del presente regolamento ed aver ratificato atto costitutivo e statuto rionale, provvederanno alla elezione degli 11 componenti del Consiglio dei Savi secondo le modalità indicate ai precedenti commi del presente articolo ove applicabili.

21 c) il Consiglio dei Savi, così come nominato, provvederà senza indugio alla nomina delle cariche rionali;

22 d) il Console, in qualità di legale rappresentante del Rione, provvederà a tutti gli adempimenti necessari ai fini della formale costituzione del Rione e provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 della data di avvenuta costituzione del Rione.

Art. 8 – Consiglio dei Savi.

1 Il Consiglio dei Savi è eletto dall’Assemblea del Rione tra i suoi componenti.

2 Il Consiglio dei Savi è composto da undici membri; elegge tra i suoi componenti un Console, un Massaro, un Notaro, un Capitano, un Alfiere, un Priore.

3 Il Consiglio dei Savi è l’organo deliberativo ed esecutivo del Rione ed ha le seguenti competenze:

4 a) programmazione dell’attività rionale;

5 b) cura dell’attività sociale del Rione;

6 c) convocazione almeno due volte l’anno dell’Assemblea Rionale;

7 d) relazione annuale sull’attività sociale ed economica all’Assemblea rionale per l’approvazione da parte di quest’ultima;

8 e) cura della sede e custodia delle insegne, dei costumi rionali, delle altre cose rionali, degli atti e dei documenti del Rione.

9 La composizione del Consiglio dei Savi deve rappresentare, almeno tendenzialmente, l’intero territorio rionale, sia interno alle Mura che del Contado, come individuato al precedente articolo 2.

10 Per la validità delle sedute del Consiglio dei Savi è necessaria la presenza di almeno sette membri. E’ ammessa delega personale da rilasciarsi in forma scritta. Ogni partecipante alla seduta del Consiglio dei Savi non potrà avere più di una delega.

11 Il Consiglio delibera a maggioranza semplice con voto palese. Non è ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Console. 12 L’attività del Consiglio dei Savi è raccolta, a cura del Notaro, nel libro dei verbali.

13 E’ incompatibile il ruolo di componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 con il ruolo di componente del Consiglio dei Savi.

14 Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio dei Savi può essere invitata alle riunioni una delegazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416.

Art. 9 – Cariche del Rione.

1.Il Console è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti e rappresenta il Rione nei suoi rapporti con gli organi dell’Associazione Perugia 1416 e verso l’esterno. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, durante la cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Console, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i Rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Console. Esercita le seguenti funzioni:

a) Presiede il Consiglio dei Savi. Convoca le riunioni del Consiglio dei Savi con 7 giorni di anticipo;

b) Si avvale, per i profili economici e finanziari, dell’opera del Massaro con facoltà di disporre verifiche di cassa;

c) verifica il rispetto dello Statuto rionale e controlla l’operato dei rionali e della vita rionale;

d) sovrintende a tutte le cerimonie e manifestazioni rionali, laiche o religiose;

e) vigila sull’esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio dei Savi.

Il Priore è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, durante la cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Priore, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Priore. Esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Rione nell’ambito della Reggenza comunale;

b) presiede e convoca l’Assemblea del Rione;

c) riferisce all’Assemblea dell’andamento e del consuntivo finanziario del Rione;

d) indice le elezioni rionali e proclama gli eletti.

2a. Il numero dei Priori di Perugia è complessivamente pari a 10: cinque sono nominati dai Rioni in ragione di uno per ciascuno di essi; i restanti cinque sono nominati: due dal Collegio della Mercanzia, uno dal Collegio del Cambio e due dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416, in modo che sia garantita la rappresentanza di tutti e cinque i Rioni. Solo ai 5 Priori eletti tra i componenti dei rispettivi Consigli dei Savi spettano le funzioni di cui ai punti a), b), c), d) e) del comma 2.

I Priori nominati dai rispettivi Consigli dei Savi devono possedere i requisiti descritti al comma 6 dell’art.5.

Le funzioni dei Priori non nominati dai Rioni sono disciplinate dal protocollo allegato al presente atto.

3 Il Massaro è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti. Deve preferibilmente possedere specifica competenza economica e/o contabile e promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell’ambito della cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Massaro, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Massaro. Esercita le seguenti funzioni:

4 a) è il responsabile della raccolta, della tenuta e della gestione delle risorse economiche del Rione,

5 b) riceve i versamenti e le risorse destinate al Rione;

6 c) tiene ordinatamente la contabilità e riferisce il rendiconto di gestione al Consiglio dei Savi almeno una volta all’anno anche in vista della formazione della relazione annuale da parte di questi;

7 d) svolge il proprio incarico secondo le direttive impartitegli dal Consiglio dei Savi, alla cui approvazione è sottoposto ogni impegno di spesa e/o utilizzo delle risorse economiche del Rione;

8 e) custodisce ordinatamente i libri contabili e li consegna, al termine del suo mandato, al nuovo Massaro eletto;

9 f) cura l’inventario dei beni del Rione, o che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità dello stesso.

10 Il Notaro è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti e promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell’ambito della cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Notaro, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Notaro. Esercita le seguenti funzioni:

11 a) provvede al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza;

12 b) cura la tenuta dei documenti e degli atti del Rione;

13 c) compila nell’apposito libro i verbali delle riunioni del Consiglio dei Savi;

14 d) cura e aggiorna il registro dei soci, dell’Assemblea Rionale e di qualsiasi altra adunanza o manifestazione ufficiale del Rione.

15 Il Capitano è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti ed assume la guida del corteo storico del proprio Rione durante l’evento “Perugia1416”. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell’ambito della cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Capitano, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Capitano. Esercita le seguenti funzioni secondo quanto stabilito nello Statuto Rionale e in esecuzione delle indicazioni all’uopo impartitegli dal Consiglio dei Savi del Rione di appartenenza:

16 a) è responsabile per il Rione nei giochi;

17 b) coordina gli atleti di concerto con l’Alfiere;

18 c) comunica al Consiglio dei Savi i nomi degli atleti designati a rappresentare il Rione nelle gare e propone le eventuali sostituzioni;

19 d) in caso di vittoria del rione, riceve nel corso della cerimonia di premiazione, il collare che è tenuto a custodire per tutto il corso dell’anno sotto la sua responsabilità;

20 L’Alfiere è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti, porta in costume lo stendardo del Rione sia durante l’evento “Perugia 1416” che durante le altre manifestazioni rievocative, entro o fuori il Rione. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell’ambito della cerimonia di insediamento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo dell’Alfiere, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni dell’Alfiere. Esercita le seguenti funzioni secondo quanto stabilito nello Statuto Rionale e in esecuzione delle indicazioni all’uopo impartitegli dal Consiglio dei Savi del Rione di appartenenza:

a)collabora strettamente con il Capitano anche ai fini del corteo storico;

1 b) ha il comando e la responsabilità degli atleti del Rione prescelti per rappresentare il rione nelle contese e verifica che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ai giochi;

2 c) è responsabile della cura e della custodia dello stendardo del Rione quando in suo possesso;

3 d) in caso di vittoria del Rione, riceve nel corso della cerimonia di premiazione, il palio.

TITOLO III

IL CONSIGLIO DEI MAGGIORENTI

Art. 10 – Funzioni del Consiglio dei Maggiorenti

1 Il Consiglio dei Maggiorenti è l’organo rappresentativo dei Rioni e ha funzioni solo consultive – e quindi non deliberatorie- e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416. Rappresenta l’insieme dei Rioni presso l’Associazione Perugia 1416, ne interpreta le esigenze, le sollecitazioni e le iniziative, rivolgendo anche di propria iniziativa le proposte al Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416. Le proposte formulate dal Consiglio dei Maggiorenti devono essere obbligatoriamente esaminate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 nel primo consiglio utile. In caso di rigetto, lo stesso deve essere adeguatamente motivato.

2 Il Consiglio dei Maggiorenti coordina l’azione comune e convergente dei Rioni nel rispetto dell’autonomia di ciascuno di loro, anche sollecitando iniziative a vantaggio morale o economico dei Rioni nel quadro delle finalità proprie di “Perugia 1416”.

3 Il Consiglio dei Maggiorenti è composto da sette membri: cinque, con diritto di voto, sono nominati uno per Rione dai rispettivi Consigli dei Savi; due sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416, ma non hanno diritto di voto.

4 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 viene regolarmente informato delle convocazioni e dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Maggiorenti.

5 Il Consiglio dei Maggiorenti elegge tra i suoi componenti:

6 a) un Cancelliere, che lo presiede, ne coordina i lavori ed è responsabile della convocazione delle riunioni del Consiglio stesso;

7 b) un Vicecancelliere che coadiuva il Cancelliere e lo sostituisce in caso di impedimento;

8 c) un Notaro con compiti analoghi a quelli del Notaro dei Rioni.

9 Il Consiglio dei Maggiorenti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e secondo le occorrenze.

10 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti e cinque i componenti nominati dai Rioni. E’ ammessa delega a partecipare alle sedute, personale e scritta, da parte di un componente del Consiglio dei Maggiorenti in favore di un altro Rionale.

11 Il Consiglio dei Maggiorenti delibera a maggioranza semplice, con voto palese. Non è ammesso voto di astensione.

12 Il Consiglio dei Maggiorenti può agire anche di propria iniziativa con segnalazioni o proposte al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

DURATA DELLE CARICHE

Art. 11 –Durata delle cariche.

1 Le cariche rionali e del Consiglio dei Maggiorenti sono tutte onorifiche e gratuite, durano due anni e sono rinnovate nel mese di dicembre.

2 Dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le cariche rionali assegnate nel corso della prima edizione della manifestazione Perugia 1416 decadono. Le stesse, tuttavia, continuano ad esercitare le rispettive funzioni pro tempore fino all’elezione delle nuove cariche.

TITOLO V

POTERI DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 12 –Potere disciplinare e sanzioni nei confronti dei Rionali.

1 Il potere disciplinare e sanzionatorio nei confronti dei Rionali viene esercitato dal Consiglio di Disciplina del Rione (di seguito anche Cdr) di appartenenza nei termini e nei modi descritti nel regolamento disciplinare allegato al presente atto (all. 5).

Art. 13 – Potere disciplinare e sanzioni nei confronti del Rione e/o di un organo e/o di una carica del Rione

1 Il potere disciplinare e sanzionatorio nei confronti del Rione e/o di un organo e/o di una carica del Rione viene esercitato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 limitatamente a fatti correlati all’evento Perugia 1416, nei termini e nei modi descritti nel regolamento disciplinare allegato al presente atto.

TITOLO VI

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 14 Procedimento per la modifica del presente regolamento

1 Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte:

2 a) dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 su richiesta di almeno i tre quinti (3/5) dei componenti;

3 b) su richiesta di almeno tre dei cinque Rioni.

4 c) su richiesta di almeno tre quinti (3/5) dei componenti nominati dai Rioni del Consiglio dei Maggiorenti.

5 Sulle modifiche al presente Regolamento delibera una Commissione formata da tre membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 (tra cui obbligatoriamente il Presidente) e da tre membri del Consiglio dei Maggiorenti, scelti tra i cinque componenti nominati dai Rioni.

6 La Commissione delibera, con voto palese, a maggioranza dei componenti. Non è ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, si procede ad una seconda votazione. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo che assume anche la carica di Presidente della Commissione.

TITOLO VII

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 15 – Entrata in vigore del presente regolamento

1.Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della manifestazione www.perugia1416.com.

Si allegano, quali parti integranti del presente regolamento, i seguenti documenti:

• Protocollo;

• Mappa del territorio “comunale” dei Rioni;

• Mappe del dominio storico di Perugia;

• Illustrazioni a colori degli stemmi dei cinque Rioni;

• Regolamento disciplinare.

Link del pdf del regolamento organizzativo firmato:

regolamento organizzativo firmato

 
 
POPOLANE1
CORTEO5
mossa alla torre2
corsa del drappo2