REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI PERUGIA 1416
TITOLO I
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL RIONALE Art. 1 – Principi generali. 1.I Rionali che si rendano colpevoli della violazione delle norme e regole interne del Rione di appartenenza o dei regolamenti, protocolli e disposizioni che l’Associazione “Perugia 1416” abbia emanato a regolamentazione dell’evento “Perugia 1416” sono sottoposti a procedimento disciplinare. 2 I Rionali sono altresì sottoposti a procedimento disciplinare nel caso in cui si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro del Rione o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416. Art. 2 – Competenza 1.In caso di violazione da parte del Rionale delle disposizioni indicate ai comma 1 e 2 dell’art.1, l’esercizio della potestà disciplinare e sanzionatoria è attribuito al Consiglio di Disciplina Rionale (di seguito anche Cdr) del Rione di appartenenza. 2 Il Cdr è composto da tre membri, nominati dal Consiglio dei Savi del Rione di appartenenza tra i Rionali. I membri del Cdr eleggono un presidente, un vice presidente ed un segretario. 3 E’ incompatibile il ruolo di componente del Cdr con quello di componente del Consiglio dei Savi. 4 Alle sedute e deliberazioni relative al procedimento disciplinare devono partecipare tutti e tre i membri del Cdr. 5 Il Cdr delibera, con voto palese, sulla questione disciplinare a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti. Non è ammesso voto di astensione. Art. 3 –Sanzioni 1.Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Cdr competente. Le stesse vengono irrogate in proporzione alla oggettiva gravità della condotta, ed ai relativi effetti, anche in considerazione della ricaduta esterna avuta dalla stessa. Per l’applicazione della sanzione il Cdr deve tenere conto anche della condotta, tenuta dall’incolpato, prima e dopo il compimento del fatto contestato. Le sanzioni sono: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione; d) radiazione. Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio di Disciplina Rionale competente. art. 4 – Avvertimento 1.L’avvertimento viene inflitto nei casi di violazioni o mancanze di lieve entità e consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del Rionale all’osservanza dei suoi doveri. Art. 5 – Censura 1.La censura viene inflitta nei casi di violazioni o mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata. Art. 6 – Sospensione 1.La sospensione, da un periodo minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno, può essere inflitta nei casi in cui il Rionale abbia, con la propria condotta, compromesso la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416 o compiuto degli abusi. Art. 7 – Radiazione 1.La radiazione può essere disposta nel caso in cui il Rionale, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416, tanto da essere incompatibile la sua permanenza negli elenchi del Rione e/o dell’Associazione Perugia 1416. 2 Il Rionale radiato dagli elenchi a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso quando sono trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. Sulla riammissione decide il Consiglio dei Savi competente, sentito obbligatoriamente il Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416. Art. 8 – Procedimento 1.Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio di Disciplina Rionale competente o d’ufficio, anche a seguito di segnalazioni e/o esposti di terzi purché non in forma anonima, o su richiesta del Consiglio dei Savi del Rione interessato o del Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416. Il Cdr ha l’obbligo di esaminare tutte le segnalazioni, richieste o esposti pervenuti. 2 Nella prima riunione disponibile il Cdr valuta, in via preliminare, le segnalazioni, richieste o esposti pervenuti. In caso di doglianze palesemente infondate il Consiglio archivia, con provvedimento motivato, il procedimento, dandone opportuna comunicazione scritta all’eventuale esponente, all’incolpato, al Consiglio dei Savi competente ed al Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416. 3 Nel caso in cui il Cdr non ritenga di dover archiviare il procedimento, nomina tra i suoi componenti un relatore, cui spetta il compito di istruire preliminarmente il caso (ricerca delle prove, ecc.). Successivamente, quando il Cdr ritiene di aver completato l’istruttoria preliminare, contesta formalmente all’incolpato, a mezzo di raccomandata a.r., i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per essere sentito a sua discolpa. L’incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, con indicazione di eventuali testimoni, entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza fissata per l’audizione. 4 Contestualmente alla contestazione all’incolpato, di cui al comma precedente, il Cdr invia specifica comunicazione del procedimento in corso anche al Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 per l’emissione dell’eventuale parere, autorevole anche se non vincolante. Quest’ultimo deve pervenire nel termine individuato al precedente comma 3 e può essere corredato da documenti o richieste di prova. 5 All’udienza, che si tiene a porte chiuse, fissata per l’audizione, l’incolpato può farsi assistere da un difensore. L’incolpato risponde alle domande del relatore, che conduce l’esame, dei singoli membri del Consiglio e del proprio difensore ed ha facoltà di rendere spontanee dichiarazioni. 6 All’esito dell’audizione, il Cdr decide sull’opportunità di sentire eventuali testimoni o di integrare le prove raccolte. Nel caso in cui il Cdr decida di audire dei testimoni, fissa per tale incombente una nuova udienza cui deve essere dato avviso all’incolpato. L’esame dei testi viene condotto dal relatore. Possono porre domande anche gli altri componenti del Cdr, nonché l’incolpato o il suo difensore. 7 Quando il Cdr ritenga la causa matura per la decisione, invita il relatore e l’incolpato a concludere. Dopo la precisazione delle conclusioni, il Consiglio si riserva la decisione e trasmette senza indugio tutti gli atti del procedimento al Consiglio Direttivo per l’emissione del parere non vincolante. Il Cdr pronuncia la propria decisione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del parere del Consiglio Direttivo. Il provvedimento finale, contenente dispositivo e motivazione, deve essere notificato, tramite raccomandata a.r., all’incolpato, all’eventuale esponente, al Consiglio dei Savi competente ed al Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416 e da tutti conservato agli atti. 8 I provvedimenti emessi dal Cdr sono immediatamente esecutivi; gli stessi vengono trasmessi all’Associazione Perugia 1416 che ne curerà la pubblicazione. 9 Tutti gli atti del procedimento disciplinare vengono conservati nell’archivio del Rione e sono accessibili, previa richiesta motivata rivolta al Consiglio dei Savi competente, a chi ne abbia interesse. 10 Nei confronti del provvedimento definitivo con cui viene irrogata una sanzione è ammesso solamente giudizio di revisione che può essere avviato esclusivamente su richiesta dell’incolpato in presenza di elementi nuovi e sopraggiunti dopo la pronuncia del provvedimento. Sulla revisione si pronuncia il Consiglio di Disciplina Rionale competente. Non è ammessa impugnazione della decisione. Art. 9 – Astensione e ricusazione 1.Ogni componente del Consiglio di Disciplina Rionale ha l’obbligo di astenersi nei seguenti casi: a)se ha un interesse nella causa o in altra identica; b) se egli stesso o il coniuge è parente, o convivente, o commensale abituale dell’incolpato, o del suo difensore o dell’esponente; c) se egli stesso o il coniuge ha una grave inimicizia o rapporti di credito, debito o di lavoro con l’incolpato o il suo difensore o l’esponente; d) se ha prestato consiglio all’’incolpato o all’esponente prima del procedimento o ha prestato patrocinio o deposto come testimone in altro procedimento nei confronti dell’incolpato o dell’esponente. La dichiarazione di astensione obbligatoria ha effetto automatico. 2 Ogni componente del Consiglio di Disciplina Rionale ha la facoltà di astenersi se sussistono gravi ragioni di convenienza. Sulla richiesta di astensione facoltativa decide il Cdr con l’esclusione del o dei membri astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 3 Per gli stessi casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’incolpato può presentare richiesta motivata di ricusazione nei confronti di uno o più membri del Cdr. La richiesta deve essere presentata: a)se il motivo di ricusazione era noto prima dell’avvio del procedimento, entro 5 cinque prima dell’udienza per l’audizione dell’incolpato; 1 b) se il motivo di ricusazione sorge nel corso del procedimento, subito dopo la conoscenza del fatto sopravvenuto. Sulla ricusazione decide a maggioranza il Consiglio di Disciplina Rionale con l’esclusione dei componenti ricusati. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nei confronti della decisione non è ammessa impugnazione. Qualora venga proposta domanda di ricusazione nei confronti di tutti i membri del Cdr, il giudizio viene sospeso ed il Consiglio dei Savi competente deve nominare un nuovo Cdr ai fini della sola decisione sulla ricusazione. 4 I componenti astenuti o ricusati devono essere sostituiti. La competenza a nominare i nuovi componenti spetta al Consiglio dei Savi competente. Art. 10 – Prescrizione 1.Il procedimento disciplinare si prescrive quando sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui si è verificata la violazione.TITOLO II
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL RIONE, DEGLI ORGANI RIONALI E DELLE CARICHE RIONALI Art. 11 – Principi generali. 1.I Rioni, gli organi rionali e le cariche rionali che si rendano colpevoli della violazione delle norme e regole interne del Rione di appartenenza o dei regolamenti, protocolli e disposizioni che l’Associazione “Perugia 1416” abbia emanato a regolamentazione dell’evento “Perugia 1416” sono sottoposti a procedimento disciplinare. 2 I Rioni, gli organi rionali e le cariche rionali sono altresì sottoposti a procedimento disciplinare nel caso in cui si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro dell’evento “Perugia 1416” o di fatti che, nell’ambito dell’evento stesso, compromettano la propria reputazione o la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416. Art. 12 – Competenza 1.In caso di violazione da parte del Rione e/o dell’organo rionale e/o della carica rionale delle disposizioni indicate ai comma 1 e 2 dell’art. 11, l’esercizio della potestà disciplinare e sanzionatoria è attribuito al Consiglio Direttivo (di seguito anche Cd) dell’Associazione Perugia 1416 2 Alle sedute e deliberazioni relative al procedimento disciplinare devono partecipare tutti e cinque i membri del Consiglio Direttivo. 3 Il Consiglio delibera, con voto palese, sulla questione disciplinare a maggioranza dei 4/5 dei componenti. Non è ammesso voto di astensione. Art. 13 –Sanzioni 1.Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo. Le stesse vengono irrogate in proporzione alla oggettiva gravità della condotta, ed ai relativi effetti, anche in considerazione della ricaduta esterna avuta dalla stessa. Per l’applicazione della sanzione il Cd deve tenere conto anche della condotta, tenuta dall’incolpato, prima e dopo il compimento del fatto contestato. 2 Le sanzioni sono: 3 a) avvertimento; 4 b) censura; 5 c) sospensione; 6 d) radiazione. 7 e) penalizzazione. 8 Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio Direttivo. 9 Le violazioni commesse dagli organi rionali, ossia Assemblea rionale o intero Consiglio dei Savi, devono intendersi come ascrivibili al Rione nel suo complesso. art. 14 – Avvertimento 1.L’avvertimento viene inflitto nei casi di violazioni o mancanze di lieve entità e consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del Rione, dell’organo rionale o della carica rionale all’osservanza dei suoi doveri. Art. 15 – Censura 1.La censura viene inflitta nei casi di violazioni o mancanze di grave entità commessi dal Rione, dall’organo rionale o dalla carica rionale e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata. Art. 16 – Sospensione 1.La sospensione, da un periodo minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno, può essere inflitta nei casi in cui la carica rionale abbia, con la propria condotta, compromesso in modo grave la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416 o abbia compiuto degli abusi. 2 Nel caso di sospensione di una o più cariche rionali, subentrano, per il periodo di sospensione, i Rionali risultati primi non eletti nel corso dell’ultima tornata elettorale. In caso di mancanza o di impossibilità, spetta ai restanti membri del Consiglio dei Savi nominare i sostituti. Art. 17 – Radiazione 1.La radiazione può essere disposta nel caso in cui la carica rionale, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità del Rione o dell’Associazione Perugia 1416, tanto da essere incompatibile il mantenimento dell’incarico e comporta la immediata decadenza dalla carica e la contestuale perdita del diritto di elettorato passivo. 2 Il soggetto radiato a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riabilitato quando sono trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. La riabilitazione determina la riacquisizione del diritto di elettorato passivo. Sulla riabilitazione decide il Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416, sentito obbligatoriamente il Consiglio dei Savi competente. Art. 18 – Penalizzazione 1.Le penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 10 punti, da scontarsi nel corso dei giochi della successiva edizione dell’evento Perugia 1416, viene inflitta quando il Rione o un organo rionale nel suo complesso, si sia reso responsabile di gravi fatti di scorrettezza relativi ai giochi o di gravi comportamenti, nell’esercizio delle proprie funzioni, contrari allo spirito di Perugia 1416. Art. 19 – Procedimento 1.Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio Direttivo o d’ufficio, anche a seguito di segnalazioni e/o esposti di terzi purché non in forma anonima, o su richiesta del Consiglio dei Savi di un Rione diverso da quello incolpato o del Consiglio dei Maggiorenti. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di esaminare tutte le segnalazioni, richieste o esposti pervenuti.2 Nella prima riunione disponibile il Cd valuta, in via preliminare, le segnalazioni, richieste o esposti pervenuti. In caso di doglianze palesemente infondate il Consiglio archivia, con provvedimento motivato, il procedimento, dandone opportuna comunicazione scritta all’eventuale esponente, all’incolpato, al Consiglio dei Savi denunciante ed al Consiglio dei Maggiorenti.
3 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ritenga di dover archiviare il procedimento, nomina tra i suoi componenti un relatore, cui spetta il compito di istruire preliminarmente il caso (ricerca delle prove, ecc.). Successivamente, quando il Cd ritiene di aver completato l’istruttoria preliminare, contesta formalmente all’incolpato, a mezzo di raccomandata a.r., i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per essere sentito a sua discolpa. L’incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, con indicazione di eventuali testimoni, entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza fissata per l’audizione. 4 Contestualmente alla contestazione all’incolpato, di cui al comma precedente, il Cd invia specifica comunicazione del procedimento in corso anche al Consiglio dei Savi interessato per l’emissione dell’eventuale parere, autorevole anche se non vincolante. Quest’ultimo deve pervenire nel termine individuato al precedente comma 3 e può essere corredato da documenti o richieste di prova. Nel caso in cui il procedimento sia stato aperto nei confronti dell’intero Consiglio dei Savi, la comunicazione viene fatta al Consiglio dei Maggiorenti che deve esprimere il parere. 5 All’udienza, che si tiene a porte chiuse, fissata per l’audizione l’incolpato può farsi assistere da un difensore. L’incolpato risponde alle domande del relatore, che conduce l’esame, dei singoli membri del Cd e del proprio difensore ed ha facoltà di rendere spontanee dichiarazioni. 6 All’esito dell’audizione, il Cd decide sull’opportunità di sentire eventuali testimoni o di integrare le prove raccolte. Nel caso in cui il Cd decida di audire dei testimoni fissa per tale incombente una nuova udienza cui deve essere dato avviso all’incolpato. L’esame dei testi viene condotto dal relatore. Possono porre domande anche gli altri componenti del Cd, nonché l’incolpato o il suo difensore. 7 Quando il Cd ritenga la causa matura per la decisione, invita il relatore e l’incolpato a concludere. Dopo la precisazione delle conclusioni, il Cd si riserva la decisione e trasmette senza indugio tutti gli atti del procedimento al Consiglio dei Savi interessato per l’emissione del parere non vincolante. Se il procedimento riguarda l’intero Consiglio dei Savi di un Rione il parere è espresso dal Consiglio dei Maggiorenti. Il Consiglio Direttivo pronuncia la propria decisione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del parere del Consiglio dei Savi o del Consiglio dei Maggiorenti a seconda dei casi. Il provvedimento finale, contenente dispositivo e motivazione, deve essere notificato, tramite raccomandata a.r., all’incolpato, all’eventuale esponente, al Consiglio dei Savi denunciante ed al Consiglio dei Maggiorenti. 8 I provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutivi. Il Cd provvede alla pubblicazione degli stessi. 9 Tutti gli atti del procedimento disciplinare vengono conservati nell’archivio dell’Associazione Perugia 1416 e sono accessibili, previa richiesta motivata rivolta al Consiglio Direttivo, a chi ne abbia interesse. 10 Nei confronti del provvedimento definitivo con cui viene irrogata una sanzione è ammesso solamente giudizio di revisione che può essere avviato esclusivamente su richiesta dell’incolpato in presenza di elementi nuovi e sopraggiunti dopo la pronuncia del provvedimento. Sulla revisione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Non è ammessa impugnazione della decisione. Art. 20 – Astensione e ricusazione 1.Ogni componente del Consiglio Direttivo ha l’obbligo di astenersi nei seguenti casi: 1 a) se ha un interesse nella causa o in altra identica; 2 b) se egli stesso o il coniuge è parente, o convivente, o commensale abituale dell’incolpato, o del suo difensore o dell’esponente; 3 c) se egli stesso o il coniuge ha una grave inimicizia o rapporti di credito, debito o di lavoro con l’incolpato o il suo difensore o l’esponente; 4 d) se ha prestato consiglio all’incolpato o all’esponente prima del procedimento o ha prestato patrocinio o deposto come testimone in altro procedimento nei confronti dell’incolpato o dell’esponente. La dichiarazione di astensione obbligatoria ha effetto automatico. 2 Ogni componente del Consiglio Direttivo ha la facoltà di astenersi se sussistono gravi ragioni di convenienza. Sulla richiesta di astensione facoltativa decide a maggioranza il Consiglio Direttivo con l’esclusione del o dei membri astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 3 Per gli stessi casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’incolpato può presentare richiesta motivata di ricusazione nei confronti di uno o più membri del Cd. La richiesta deve essere presentata: a)se il motivo di ricusazione era noto prima dell’avvio del procedimento, entro 5 cinque prima dell’udienza per l’audizione dell’incolpato; 1 b) se il motivo di ricusazione sorge nel corso del procedimento, subito dopo la conoscenza del fatto sopravvenuto. Sulla ricusazione decide a maggioranza il Consiglio Direttivo con l’esclusione dei componenti ricusati. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nei confronti della decisione non è ammessa impugnazione. Qualora venga proposta domanda di ricusazione nei confronti di tutti i membri del Consiglio Direttivo, il giudizio viene sospeso e la competenza a decidere sull’istanza spetta, al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Perugia 1416. 4 I componenti astenuti o ricusati devono essere sostituiti. La competenza a nominare i nuovi componenti spetta al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Perugia 1416. Art. 21 – Prescrizione 1.Il procedimento disciplinare si prescrive quando sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui si è verificata la violazione.